Prevenzione della flavescenza dorata nei vigneti

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Salussola – Prevenzione della Flavescenza dorata nei vigneti. I proprietari o possessori a qualunque titolo di terreni a vigneto hanno l’obbligo: di effettuare almeno un trattamento insetticida contro Scaphoideus titanus (cicalina della vite) su tutti i vigneti. Al fine di ottimizzare l’efficacia ed evitare reinfestazioni precoci da o verso i vigneti vicini il trattamento  deve essere eseguito  nel periodo intercorrente tra il  15 luglio 2010  ed il 20 luglio  2010 ; obbligo di tenere registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati per ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto insetticida utilizzato;

Si ricorda che, al fine di salvaguardare le api e gli insetti pronubi, il trattamento insetticida dovrà essere effettuato solo dopo la fine del periodo di fioritura della vite, ad allegagione avvenuta ed è necessario effettuare l’eliminazione, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. L’inosservanza di tali norme può causare gravi danni all’apicoltura, come già si è verificato in passato anche in Piemonte.

obbligo di estirpare le superfici vitate abbandonate, trascurate o le cui viti risultino inselvatichite, in quanto non sussistono le condizioni per un efficace controllo dell’insetto vettore.

i proprietari o possessori a qualunque titolo di terreni incolti, confinanti con vigneti, hanno l’obbligo di tenere puliti i medesimi, provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento di metri 5 (cinque)  dal confine della superficie coltivata a vite.

 RICORDA CHE:

Chiunque avesse notizia del mancato rispetto di quanto sopra dovrà segnalarlo al Sindaco/Comando di Polizia Municipale.

La Regione, per il tramite del Settore Fitosanitario, effettuerà i controlli sull’effettiva esecuzione dei trattamenti con controlli in vigneto (analisi fogliare e verifica della presenza della cicalina vettrice della malattia) alla conclusione del periodo indicato per l’esecuzione dei trattamenti e sulla base di quanto registrato dai conduttori dei vigneti.

Ai sensi dell’art.9 del D.M. 31maggio 2000, in caso di mancata applicazione delle disposizioni, gli inadempienti vengono denunciati all’autorità giudiziaria a norma dell’art. 500 del codice penale.

 AVVISA

altresì che l’Amministrazione Comunale potrà provvedere d’ufficio all’esecuzione delle attività ordinate agli artt. 3 e 4, con addebito al trasgressore delle conseguenti spese.

Le violazioni alle presenti norme, fatte salve le sanzioni previste dal D.M. 31 maggio 2000, art. 9, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

 [redazione/salussola]

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