Controlla se rientri nel regolamento per richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori

compostatoreSalussola 15 febbraio 2020 – Controlla se rientri nel regolamento per richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori.

DI SEGUITO IL REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

 Art. 1 – Definizione di autocompostaggio

L’autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”. L’autocompostaggio dunque consiste nell’effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell’orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l’ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L’autocompostaggio può essere effettuato:

– dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti all’abitazione per cui si è utenza del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI, applicabile a tributo/tariffa sostituiva), dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost (cosiddetto “compostaggio domestico”)

– dalle singole utenze non domestiche (imprese ed enti) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti ai locali in cui svolgono la propria attività, per cui si è utenza TARI, dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

– la gestione in conto proprio

– l’origine dalle utenze stesse dello scarto organico

– il conferimento diretto da parte delle utenze

– l’uso del compost prodotto presso l’utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

Art. 5 Modalità di effettuazione dell’autocompostaggio

L’Amministrazione Comunale promuove la pratica dell’autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio Co.S.R.A.B., quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici. L’autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. E’ ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all’accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all’autocompostaggio. L’Amministrazione Comunale premia la pratica dell’autocompostaggio con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità. L’autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno (“cassa” dicompostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo; Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomenoadiacenti all’abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI. L’uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali. Il compost non può essere ceduto a terzi.

Art. 6 Albo Compostatori

L’Albo Comunale dei Compostatori è l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune. L’Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti. (….)

 Art. 7 Iscrizione all’Albo Compostatori

L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall’Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato (“Modulo di Adesione”).

Art. 8 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto all’ iscrizione nell’Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l’impegno di:

– trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio COSRAB di Biella attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;

– recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;

– garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l’accesso, da parte di personale specificamente incaricato all’area privata in cui è effettuato l’autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato. Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritti in un “Modulo di Adesione”, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l’opzione dell’autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all’iscrizione a ruolo per la TARI, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del “mastello” dell’organico ma solo della “biopattumiera”, per la separazione domestica degli scarti da compostare. Le utenze che hanno diritto all’ iscrizione nell’Albo Compostatori Comunale, sezione compostaggio di prossimità e di comunità, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l’impegno di:

– conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio;

– recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;

– garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal

Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato. Nel caso di compostaggio condominiale gli impegni vengono assunti dall’assemblea condominiale. Il Modulo di Adesione” quindi deve essere corredato da copia del relativo verbale.

Art. 9 Criteri di conduzione dell’autocompostaggio

Al fine di effettuare l’autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

– miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno,

paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il “biotriturato” di potature legnose;

– collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

– rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

– controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

– limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;

– limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili (“eco stazioni”) od usufruire del servizio di raccolta domiciliare a chiamata. E’ vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l’immissione nel compostaggio.

Art. 12 Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell’Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell’importo della TARI, di importo non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo del tributo. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo Comunale Compostatori.

Art. 14 Controlli sull’autocompostaggio

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell’autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall’iscrizione all’Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo. Detti controlli verificheranno altresì l’assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all’utente. (…) Qualora l’esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l’iscrizione all’Albo e viene cancellata, dall’anno in corso, l’agevolazione tributaria/tariffaria. I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un’utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l’iscrizione all’Albo viene automaticamente revocata e l’agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.

 

redazionale

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