Mascherine ancora obbligatorie con il nuovo decreto del governo in vigore da oggi. LEGGI LE NOVITA’

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Salussola 8 settembre 2020 – Mascherine ancora obbligatorie con il nuovo decreto del governo in vigore da oggi. Da oggi il decreto Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

ART. 1. (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.

  1. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.
  2. L’articolo 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
  3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
  4. a) all’articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita dalla seguente “parimenti”;
  5. b) all’articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: “s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.
  6. c) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: “i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”;
  7. d) all’articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “ d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”;
  8. e) all’articolo 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole “personale militare” sono inserite le seguenti “e personale della polizia di Stato”;
  9. f) l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall’ allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto;
  10. g) l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B al presente decreto;
  11. h) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) è sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al presente decreto;
  12. i) dopo l’allegato 20 è aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D al presente decreto;
  13. l) dopo l’allegato 21 è aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E al presente decreto.

ART. 2. (Disposizioni finali)

 Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Entra in vigore da oggi, martedì 8 settembre, fino al 7 ottobre 2020, il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. Sostanzialmente l’impianto delle regole da seguire per l’emergenza Coronavirus resta uguale a quello dettato dal Dpcm del 7 agosto 2020, solo con qualche novità.

Mascherine e distanziamento sociale

Nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale. Otre all‘igiene delle mani, confermato anche l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Viene confermato anche l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Obbligo di mascherina confermato anche all’aperto, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, in tutte le situazioni di assembramento anche all’aperto, come previsto nell’ordinanza del Ministero della Salute. Precisamente, in questi orari la mascherina dovrà essere indossata negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico ed anche negli spazi pubblici ( come piazze, slarghi, vie, lungomari, ect ) dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale.

Tamponi

Confermata anche l’ordinanza del 12 agosto firmata dal ministro della salute sull’obbligo di tampone per chi rientra dai 4 Paesi già indicati in precedenza come più a rischio: Grecia, Malta, Spagna e Croazia. Il nuovo decreto recepisce integralmente le prescrizioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute sui rientri emanata ad agosto, compreso l’obbligo di quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria, e conferma anche il divieto di ingresso dagli Stati inseriti nella lista nera che attualmente comprende 16 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.

Mezzi pubblici e scuolabus

Viene stabilito che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti per i passeggeri, se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria. Un’estensione ritenuta necessaria in vista della prossima riapertura delle scuole, dove è già previsto che gli scuolabus potranno viaggiare pieni ma solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti. Mascherina obbligatoria mentre si sale a bordo.

Discoteche e stadi

Nessuna apertura per discoteche e stadi. Resta in vigore l’ordinanza del ministro Speranza sulla chiusura delle discoteche. Le partite di calcio continuano a disputarsi a porte chiuse senza pubblico.

Coppie internazionali

La novità del decreto riguarda le coppie che vivono in Stati diversi. Fino ad oggi era di fatto impossibile per le coppie che vivono in Paesi diversi ricongiungersi, tranne che per esigenze lavorative, di studio o di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. C’è il consenso all’ingresso per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.

redazione@salussolanews.it

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