Covid-19: Salussola, come tutto il Piemonte, è zona rossa; cosa si può e cosa non si può fare fino al 3 dicembre

PIEMONTE ZONA ROSSA

Salussola / Roma 5 novembre 2020 – Covid-19: Salussola, come tutto il Piemonte, è zona rossa; cosa si può e cosa non si può fare fino al 3 dicembre. I provvedimenti, come comunicato ufficiosamente via social dal presidente della regione Cirio, saranno in vigore da domani venerdì 6 novembre.

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio di Salussola, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Sono consentite le attività di lavanderia e tintoria, pompe funebri, barbieri e parrucchieri/e.

Per gli spostamenti comprovati serve la compilazione dell’apposito modulo.

 

Testo estratto dal sito del Governo

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617

 

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