Covid-19: In zona arancione da Salussola ci si può spostare entro i 30 km, ma non a Biella

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Salussola  – In zona arancione da Salussola ci si può spostare entro i 30 km, ma non a Biella. 

Le misure di contenimento previste per le Regioni in area arancione prevedono:

  • coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all’interno del proprio Comune
  • servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi a eccezione delle farmacie, para farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno
  •  mostre e musei sono chiusi
  • per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, a eccezione dei mezzi di trasporto scolastico
  • le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie)
  • restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema 
  • restano aperti i centri sportivi.

Testi tratti dal sito del Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=237

Spostamenti. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, a eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

È possibile, solo in caso di estrema necessità, spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro.

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio.

Sempre dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Ristorazione. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Attività commerciali. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Quindi sono aperte tutte le attività commerciali e i servizi alla persona (parrucchieri e centri estetici).

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali (a eccezione di farmacie, para farmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all’aperto.

Istruzione. Si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, materne e nella prima classe delle medie.

Per la seconda e terza media e le superiori è confermata la didattica a distanza, ad eccezione delle attività di laboratorio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza.

Mostre e musei. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).

testi tratta da Piemonte Informa

 

CLICCA QUI SOTTO PER SAPERE TUTTO SULLA ZONA ARANCIONE:

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

27/02/2021 – redazionale

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