Conoscere il Regolamento del Consiglio Comunale di Salussola (parte 4)
Salussola 27 giugno 2019 – Conoscere il Regolamento del Consiglio Comunale di Salussola.
ART. 16 Riserva di legge
1. L’elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
ART. 17 Entrata in carica – Convalida
1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell’organo elettorale preposto, secondo il vigente – ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la eleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E prevista un’unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 successive modificazioni.
ART. 18 Dimissioni
1. Le dimissioni dalla. carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l’ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
ART. 19 Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del sindaco interessato ai sensi dell’articolo 9 bis del T.U. 15 maggio 1960 n.570.
2. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario si dichiara decaduto.
3. I componenti dell’organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura dì prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l’articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o da quella in cui di viene definitivo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il sindaco o, in sua mancanza, il vice sindaco avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’articolo 81 deI T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.
ART. 20 Sospensione dalle funzioni
1. I componenti dell’organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o quelli di cui all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il sindaco o il vice sindaco, in sua mancanza , ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell’organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90, il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.