Conoscere il Regolamento del Consiglio Comunale di Salussola (parte 5)

IMG 0714Salussola 30 giugno 2019 – Conoscere il Regolamento del Consiglio Comunale di Salussola .

ART. 21 Diritto d’iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l’istruttoria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l’argomento. Il sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al sindaco, nei due giorni precedenti quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell’adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell’adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi dì valutazione, l’ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.

ART. 22 Diritto di presentazione di interrogazioni ,interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L’interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l’ufficio protocollo del comune, e rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell’operato dell’amministrazione.
3. L’interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell’amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal sindaco, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E’ previsto poi l’intervento di replica del sindaco. Nel caso in cui l’interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l’interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all’ordine del giorno di una successiva seduta dell’organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà sul voto.

4. Alle interrogazioni il sindaco o, eventualmente, il segretario comunale, su autorizzazione orale del presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tal caso il sindaco provvede ad iscrivere la risposta all’interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell’ente. Esse saranno poi iscritte all’ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. 6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, consiste
in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell’ambito dell’attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 23 Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dai giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all’ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all’esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall’articolo 53, commi l e 2, della legge 142/90, nonché, per quanto concerne il segretario comunale, dall’attestazione resa ai sensi dell’articolo 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997 n. 127. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della legge 142/90, da parte del responsabile del servizio finanziario.

4. Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell’articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 24 Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.

2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 25 Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale, adottate nelle materie di cui all’articolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione dell’atto all’albo pretorio. Contestualmente all’affissione, le predette deliberazioni sono comunicate ai capigruppo consiliari mediante inoltro delle stesse in copia conforme. In caso di irreperibilità la consegna si intende eseguita con l’affissione presso il domicilio di avviso di deposito delle deliberazioni presso la Segreteria comunale con invito al loro ritiro.

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