Il Bonus casa è una garanzia di vantaggi, ma con la normativa ne cambia la gestione, ecco perché.
Il Welfare agisce per il benessere dei cittadini, e senza dubbio tra le misure studiate, interventi come il Bonus Casa, sono tra i più apprezzati proprio per la loro utilità. Ma occhio, che la gestione non è sempre uguale. Infatti, bisogna conoscere la normativa e quando questa determina che i soldi, vanno al coniuge. Casi e indicazioni pratiche.
L’analisi parte da un quesito pratico. Il coniuge che non è proprietario, è nelle condizioni di poter detrarre le spese di ristrutturazione poste in essere nel 2025 nella prima casa mediante fattura intestata e pagamento con bonifico su conto? Vale per quello cointestato o solo per quello personale?
La cosa che conta è che il coniuge che pure non è proprietario della casa, abbia un titolo di godimento. Quindi, ha diritto al bonus ristrutturazioni come il resto dei familiari conviventi con il proprietario, proprio per questo. Inoltre, se sostiene le spese da detrarre, è un altro suo elemento a favore.
Per titolo di godimento s’intende che è convivente con il proprietario, è comproprietario o titolare di un altro diritto di godimento.
Quindi, se il familiare convivente con il proprietario prova di aver compiuto le spese tracciabili di ristrutturazione, può avere detrazione. Ma devono trasparire le seguenti voci dal bonifico parlante.
Delineato il caso in esame e protagonista della questione, adesso è bene trovarvi la sua migliore gestione, perché c’è chi gode pienamente del bonus casa, e possiede le seguenti caratteristiche.
Al fine di conquistare la detrazione più attesta dell’anno dai contribuenti, e quindi conquistare senza commettere errori, il Bonus casa, serve che nel bonifico parlante del convivente non proprietario, figurino i seguenti elementi. Altrimenti, la questione potrebbe complicarsi, e di conseguenza perdere il suddetto beneficio e tutti i suoi vantaggi in termini economici e fiscali.
Per prima cosa, deve trasparire la causale del versamento, facendo uno specifico riferimento alla norma che pone l’agevolazione per le ristrutturazioni. Infatti, deve contenere l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986. Segue la presenza del codice fiscale di chi beneficerà delle detrazioni, e anche quello, oppure la partita IVA, del destinatario del pagamento.
Quindi, per le detrazioni edilizie ai non proprietari, basta quello che si può indicare come “consenso”, oltre tutti gli elementi finora indicati. Poiché il fatto che il conto corrente da cui sono stati posti in essere i pagamenti, sia personale o cointestato, non è un discrimine che rischia di farlo perdere.
In sostanza, il coniuge può fare le transazioni anche da un conto personale, senza rinunciare all’agevolazione.
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